Con la legge 164 del 1982 l’Italia ha riconosciuto la possibilità di rettificare il genere sui documenti, ma solo dopo l’intervento chirurgico di affermazione. Oggi l’operazione sui genitali non è più obbligatoria, perché è una procedura invasiva che può avere effetti negativi sulla salute (Corte Costituzionale, sentenza n. 221/2015; Corte di Cassazione, sentenza n. 15138/2015).
Per intraprendere il percorso è ancora necessaria la diagnosi di disforia di genere, secondo la denominazione del DSM-5-TR (APA, 2022), confermata da una relazione di uno psicologo o psichiatra esperto.
Accertata la diagnosi, si può procedere con i bloccanti ipotalamici (se l’obiettivo è arrestare lo sviluppo puberale) oppure con ormoni femminilizzanti o mascolinizzanti. La terapia è prescritta dall’endocrinologo; le linee guida prevedono di iniziarla almeno un anno prima del ricorso in tribunale.
Nella transizione verso il genere maschile si somministrano androgeni: in circa sei mesi si osservano ridistribuzione della massa grassa, aumento di massa muscolare, forza e libido, abbassamento della voce e crescita dei peli. Il ciclo mestruale si interrompe di solito entro circa dodici mesi.
Nella transizione verso il genere femminile si somministrano estrogeni e antiandrogeni: crescita del seno, riduzione dei peli, ridistribuzione del grasso su seno, fianchi e cosce. Gli estrogeni non modificano il tono della voce. In entrambi i casi gli effetti variano molto da persona a persona.
Avviata la terapia ormonale, si presenta ricorso al tribunale della città di residenza, di solito tramite un avvocato. Il giudice delibera sulla rettifica anagrafica ed eventualmente sugli interventi chirurgici di affermazione, che possono riguardare i genitali ma anche il volto e il resto del corpo.